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D. 03/05/2002 n. 36

-Criteri di attribuzione. Accelerazione nella predisposizione dei conti consolidati definitivi, certificati e completi e realizzazione a fine periodo del conto relativo all'anno t-1. Il criterio si riterrà soddisfatto se risulteranno ottemperati gli obblighi previsti alle seguenti scadenze: entro il 30 giugno 2004 consegna del conto consolidato per l'anno 2002; entro il 30 gennaio 2005 consegna del conto consolidato per l'anno 2003; entro il 10 novembre 2005 consegna del conto consolidato per l'anno 2004. Il criterio si riterrà soddisfatto se il conto verrà presentato completo di enti collegati, municipalizzate, consorzi, camere di commercio, enti/autorità portuali e amministrazione regionale.

-Redistribuzione dei fondi non attribuiti. Le eventuali eccedenze non redistribuite alle amministrazioni tornano a disposizione del C.I.P.E., che potrà destinarle a favore del nucleo centrale "Conti pubblici territoriali" per l'eventuale svolgimento del ruolo di supplenza nel coprire i vuoti causati dalla non ottemperanza delle regioni. Allegato 2 REGIONI Valori percentuali (*) IMPORTI milioni di Euro Emilia Romagna 3,24 9,099 Lazio 18,66 52,402 Liguria 8,96 25,162 Lombardia 10,53 29,571 Piemonte 18,57 52,150 Toscana 14,45 40,580 Veneto 10,18 28,588 V. d’Aosta 0,63 1,769 P.A. Trento 0,54 1,516 P.A. Bolzano 1,09 3,061 Friuli Venezia Giulia 3,07 8,621 Marche 4,45 12,497 Umbria 5,63 15,811 Totale 100,00 280,827 (*) Valori percentuali concordati in sede di Conferenza Stato-Regioni, già utilizzati nelle delibere CIPE nn. 84/00 e 138/00 Valori percentuali (**) Importi milioni di Euro Abruzzo 4,31 68,587 Basilicata 4,45 70,815 Calabria 12,33 196,214 Campania 23,92 380,652 Molise 2,59 41,216 Puglia 16,40 260,982 Sardegna 12,00 190,962 Sicilia 24,00 381,925 Totale 100,00 1.591,353 (**) Valori percentuali concordati in sede di Conferenza Stato-Regioni, già utilizzati nelle delibere CIPE nn. 84/00 e 138/00 Allegato 3 Regioni Centro Nord Valori Percentuali (*) Importi milioni di Euro Emilia Romagna 3,24 2,184 Lazio 18,66 12,577 Liguria 8,96 6,036 Lombardia 10,53 7,097 Piemonte 18,57 12,516 Toscana 14,45 9,739 Veneto 10,18 6,861 V. d’Aosta 0,63 0,425 P.A. Trento 0,54 0,364 P.A. Bolzano 1,09 0,735 Friuli Venezia Giulia 3,07 2,069 Marche 4,45 2,999 Umbria 5,63 3,795 Totale Centro Nord 100,00 67,400 (*) Valori percentuali concordati in sede di Conferenza Stato-Regioni, già utilizzati nelle delibere CIPE nn. 84/00 e 138/00 Allegato 4 Criteri di selezione

-Premessa. I criteri di ammissibilità e di selezione individuati in questo allegato sono stati definiti avendo a riferimento, cosi come previsto dall'art. 73 della Legge finanziaria 2002, la programmazione comunitaria in corso di attuazione, promuovendo la massima integrazione possibile con gli interventi finanziati con le risorse destinate alle aree depresse. Tali interventi saranno cosi ancorati a una parte dei criteri già concordati in partenariato con tutte le regioni, in sede di definizione dei documenti di programmazione 2000-2006, mentre sarà aperta la possibilità, da parte di ogni singola regione, di legare gli interventi agli indirizzi di programmazione regionale. La individuazione di questi criteri, a livello di singolo settore di intervento e con le opportune specificazioni, ove necessario, per le due ripartizioni geografiche considerate, è stata effettuata sulla base dei seguenti presupposti: utilizzo dei criteri di ammissibilità e selezione previsti dalla programmazione comunitaria, quando questi siano finalizzati all'attuazione di disposizioni comunitarie e nazionali vigenti ma non ancora compiutamente recepite. È questo il caso dei criteri individuati per i settori dell'acqua, dei rifiuti e per la difesa del suolo, che discendono direttamente da quanto previsto dal QCS obiettivo 1 per la seconda fase di attuazione 2003-2006. Tali previsioni appaiano applicabili anche agli interventi destinati alle regioni del Centronord, proprio in ragione della loro precipua finalizzazione a garantire completa attuazione della normativa settoriale di riferimento; rielaborazione, nell'ottica di una maggiore flessibilità, dei criteri di ammissibilità già definiti nel QCS obiettivo 1, per gli interventi nel settore dei beni cultura/i e di quelli di selezione individuati dallo stesso QCS, o dai DOCUP, per quelli nelle città; riferimento, ai fini della valutazione della coerenza programmatica, ai documenti strategici regionali già redatti e/o in corso di elaborazione per gli interventi nei settori dei trasporti e della società dell'informazione, nonchè alle strategie regionali per l'innovazione per gli interventi nella ricerca. Nel caso non fosse possibile adottare tale riferimento, è comunque previsto che la scelta degli interventi sia coerente con i programmi comunitari in corso di attuazione. Ciclo integrato dell'acqua. I progetti da selezionare devono risultare conformi alle seguenti disposizioni: Legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Galli) e Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (art. 35); Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (che recepisce le direttive n. 91/271/CEE "acque reflue urbane" e n. 91/676/CEE "nitrati"). I progetti possono essere finanziati solo a condizione che, nel rispettivo ambito territoriale ottimale (ATO), previsto dall'art. 8 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36: sia effettuata la ricognizione delle infrastrutture; sia costituita l'autorità di ambito; sia approvato il piano di ambito; ciascun intervento o insieme di interventi proposti al finanziamento, di valore superiore a 10,330 milioni di euro, sarà sottoposto, oltre alle normali procedure in materia ambientale, anche ad un'attenta analisi di fattibilità tecnico-economica che espliciti la sua giustificazione economica sulla base delle possibili alternative progettuali esistenti, nonchè la capacità da parte dell'ente proponente di assicurarne il corretto esercizio (manutenzione, gestione, rinnovamento, ecc.). Dovrà essere inoltre presentata un'analisi finanziaria che giustifichi l'uso di finanza pubblica per il finanziamento del programma o intervento in questione, proponendo un quadro di copertura dei costi di investimento ed operativi sulla base del livello attuale e previsto delle tariffe; per la fognatura e depurazione, fermo quanto detto precedentemente, deve essere dimostrato che l'alternativa progettuale prescelta risponde agli obiettivi di disinquinamento dei corpi idrici recettori e al soddisfacimento dei limiti di qualità delle acque di cui, in particolare, agli articoli 27, 31 e 32 del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

-Risorse idriche ad uso irriguo. Nel caso di interventi destinati (in tutto o in parte) ad uso irriguo della risorsa, è necessario che la suddetta analisi tecnico-economica dimostri che il valore aggiunto atteso della nuova (o rinnovata) produzione agricola vendibile, ottenuta per mezzo dell'intervento, giustifichi l'investimento (ad esempio per interventi finalizzati a estensioni dell'attrezzaggio di aree irrigue). Accanto a criteri di redditività economico- finanziaria, saranno tuttavia presi in considerazione gli effetti sull'ambiente (sostenibilità dell'uso della risorsa), la qualità dei prodotti e la stabilità dell'occupazione.

-Difesa del suolo. I progetti da selezionare devono risultare conformi alla programmazione in materia di difesa del suolo, formulata in attuazione della Legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche e del Decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 1995, recante criteri per la pianificazione di bacino, nonchè del Decreto-Legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito nella Legge 3 agosto 1998, n. 267, per gli interventi specificatamente diretti alla prevenzione ed alla difesa dal dissesto idrogeologico.

- Gestione dei rifiuti. Potranno essere ammissibili a finanziamento i progetti a condizione che siano soddisfatte le seguenti prescrizioni: approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti - redatto in conformità alle direttive comunitarie n. 75/442/CEE (modificata dalla n. 91/156), n. 91/689/CEE e n. 94/62/CEE ed ai sensi del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e delle successive modifiche e integrazioni, nonchè dei relativi decreti attuativi - corredato del giudizio di conformità espresso dalla Commissione europea; sviluppo di strutture gestionali (quali gli ATO), in un contesto di sviluppo della concorrenza e di creazione di un sistema qualificato di imprese industriali e di servizi atte a gestire gli interventi proposti; attuazione del regime tariffario previsto dalla normativa vigente, per assicurare la trasparenza della gestione economica dei servizi, gli investimenti ed i miglioramenti di efficienza. I progetti sono ammissibili se basati sulle indicazioni del suddetto Piano e devono quindi essere conformi con la gerarchia comunitaria in materia che pone in primo luogo la prevenzione della produzione di rifiuti, seguita dal riutilizzo, quindi dal riciclo e, per la frazione restante, dall'incenerimento con recupero energetico, e infine dallo smaltimento in discarica controllata. La definizione delle priorità e delle tipologie di intervento dovrà considerare lo stato dei fabbisogni sotto il profilo sia dei sistemi di raccolta sia dei sistemi di trattamento, valorizzazione e smaltimento (tenendo conto anche della stretta relazione esistente tra smaltimento dei rifiuti e salute) e dovrà considerare inoltre le specificità territoriali sotto due profili

a) conseguimento di un effetto di scala in termini di abitanti serviti e di rifiuti trattati, idoneo a una gestione economicamente efficiente e ambientalmente corretta

b) disponibilità di utilizzatori dei prodotti recuperati o la presenza di volumi tali da generare opportunità localizzative per nuove attività di recupero. In assenza di Piano, o di giudizio di conformità del Piano alle direttive comunitarie da parte della Commissione, potranno solo essere finanziati interventi di: sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze

-Aree contaminate. I progetti da selezionare dovranno risultare coerenti con le priorità e i criteri indicati dalla normativa nazionale di settore (Decreto ministeriale ambiente 25 ottobre 1999, n. 471) e con i Piani regionali per la bonifica delle aree inquinate previsti dall'art. 22 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.

-Rete ecologica. Per la valorizzazione della Rete ecologica sono riconosciuti prioritari: gli ambiti della costituenda Rete NATURA 2000 (per i quali dovranno essere sviluppati appositi Piani di gestione secondo le linee-guida in preparazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio) e le aree protette; lo spazio montano caratterizzato da marginalità e sottoutilizzazione delle risorse e quei territori che presentano spiccate caratteristiche di ruralità (zone interne anche di collina e zone dove sono in atto rilevanti processi di ristrutturazione e/o abbandono degli ordinamenti produttivi); gli ambiti periurbani e costieri caratterizzati da forte perdita di identità con alto livello di conflitto nell'uso delle risorse naturali; le isole minori, i cui problemi sono in parte di sottoutilizzo e in parte di uso eccessivo o conflittuale delle risorse naturali. Dovranno essere ricercate le sinergie con i progetti LIFE-Natura realizzati nei siti NATURA 2000 e con i progetti LEADER.

- Beni culturali. La coerenza programmatica dei progetti di investimento per la tutela e la valorizzazione di risorse culturali a fini di sviluppo è definita alla luce dei seguenti elementi, sulla base dei quali deve essere verificata l'ammissibilità degli interventi: carattere integrato degli interventi, definito dalle seguenti tipologie progettuali

a) progetti relativi a un insieme di risorse culturali presenti sul territorio locale o progetti che prevedano, oltre al recupero e alla valorizzazione di beni culturali, interventi di sistemazione di aree di pertinenza specifica (aree verdi, piazze, ecc.)

b) progetti che prevedano interventi di integrazione della "filiera" culturale (tutela, valorizzazione, fruizione, formazione, promozione di attività culturali)

 

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